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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in due pronunce consecutive, prima davanti al giudice monocratico e poi dinnanzi a quello collegiale, ha statuito che è possibile per la donna utilizzare ovociti fecondati e congelati in costanza di matrimonio anche dopo lo scioglimento del contratto matrimoniale e anche contro la volontà dell'ex coniuge.
Facendo riferimento alla nomativa quadro sulla fecondazione assisistita, la L.40/2004, il giudice ha ritenuto di dover applicare il principio ivi contenuto per il quale il consenso del coniuge donatore può essere revocato fino al momento della fecondazione dell'ovulo congelato e non oltre e ha di fatto riconosciuto come preminente il diritto della donna di decidere autonomamente sul procreare anche in assenza della volontà del padre( ex marito) del nascituro.
Numerose le implicazioni di carattere giuridico sul riconoscimento del figlio in tal modo concepito che, allo stato, è di fatto obbligato per il padre biologico anche dopo lo sciolgimento del vincolo matrimoniale.
Il punto controverso, sul quale è assai probabile che si dovrà mettere mano, sia a livello etico che legislativo, al fine di colmare una lacuna cospicua come quella della permanenza o decadenza della volontà di uno dei due ipotetici genitori oltre la sussistenza dell 'impegno matrimoniale, è proprio l'assunzione dello status genitoriale senza alcuna possibilità di revoca.
Occorrerà infatti tenere sempre più in considerazione il fatto che oltre il 20% delle coppie italiane ricorre ormai a vari tipi di fecondazione medicalmente assistita e per questo sarebbe auspicabile una moderninazzione dell'accesso alla genitorialità legata alle nuove tecnologie e alla esigenza, intesa come diritto individuale, di molte di donne, di procreare anche in assenza di un coniuge e senza doversi necessariamente recare all'estero per sottoporsi a pratiche non ancora consentite dalla legge italiana ma presenti invece da decenni in altri stati Europei ed extraeuropei.
A parere di chi scrive, armonizzare le norme in tal senso potrebbe essere di aiuto alla vita e alla famiglia e non un ostacolo alle stesse, a patto però che anche le responsabilità postnatali venissero equamente distribuite, la legge deve tendere alla concordia e alla prosperità e non alla coercizione oggettiva basata su costumi che vanno verso la desuetudine sociale, specie su temi delicati come questi.
Una sentenza che farà discutere nei tribunali ma soprattuto fuori.
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Avv.Romana Mercadante di Altamura
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(photo credits: Vanity Fair)
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